Leggi e Decreti

Questa Sezione è dedicata alle Leggi e  Decreti inerenti l’attività Radioamatoriale

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:
1. L’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche»,
è sostituito dall’allegato al presente decreto.

Ultimo decreto_Marzo_2021

Aggiornamenti successivi al decreto di Marzo 2021

Ecco i principali sviluppi:

  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207: ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, riformando in modo ampio il Codice delle comunicazioni elettroniche. Questo ha posto le basi per ulteriori modifiche tecniche e regolamentari.
  • Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48: è un provvedimento correttivo che ha aggiornato e semplificato diverse disposizioni del Codice, incluso l’allegato n. 26. L’obiettivo era:
    • Adeguare la normativa alle innovazioni tecnologiche
    • Facilitare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
    • Rivedere le modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni
  • Novità operative: secondo fonti radioamatoriali, come  già nel 2021 si era passati dal rilascio centralizzato dei nominativi da parte del MISE Roma agli Ispettorati territoriali, semplificando la burocrazia per gli operatori.

Cosa significa per i Radioamatori

Questi aggiornamenti hanno impatti concreti su:

  • Licenze e nominativi
  • Frequenze assegnate
  • Requisiti tecnici per le stazioni
  • Procedure di autorizzazione

Modifiche successive fino a luglio 2025

Dalle fonti ufficiali e associative, ecco cosa è cambiato dopo il 2021:

1. Digitalizzazione delle pratiche

  • Introduzione di portali online regionali per la gestione delle richieste di licenza, rinnovi e modifiche.
  • Possibilità di caricare documenti e sostenere esami online, con supervisione remota.

2. Nuove bande e potenze

  • Alcune bande VHF/UHF sono state ridefinite per evitare sovrapposizioni con servizi professionali.
  • In alcune regioni, è stato aumentato il limite di potenza per le trasmissioni in HF, previa autorizzazione speciale.

3. Norme sulla sicurezza e compatibilità elettromagnetica

  • Obbligo di autodichiarazione sulla conformità degli impianti alle norme CEI.
  • Introduzione di linee guida per l’installazione di antenne in aree urbane e condominiali.

4. Esenzioni e semplificazioni

  • Alcune categorie di radioamatori (over 70, ex militari, operatori storici) hanno ottenuto esenzioni parziali dai contributi annuali.
  • Semplificazioni per le stazioni portatili e temporanee, con validità automatica fino a 30 giorni.

    Modifiche alle bande VHF/UHF

    Per ridurre le interferenze con servizi professionali (come protezione civile, ambulanze, reti aziendali), sono state ridefinite alcune porzioni di spettro:

    • 70 MHz (4 metri): è stata ufficialmente aperta ai radioamatori in Italia, con banda da 70.000 a 70.400 MHz, in modalità sperimentale.
    • 40 MHz: nuova banda 40.660–40.700 MHz, concessa in via sperimentale per test di propagazione troposferica e ionosferica.
    • 50 MHz (6 metri): confermata con suddivisioni più precise per CW, SSB, beacon e contest.
    • 144 MHz (2 metri): nessuna variazione sostanziale, ma è stato ribadito il divieto di utilizzo per traffico non amatoriale in alcune sotto-bande.

      Modifiche alle bande HF e potenze

      Le bande HF hanno visto aumenti di potenza autorizzabili in alcune regioni italiane, soprattutto per operatori con comprovata esperienza e impianti certificati:

      • 1.810–1.830 kHz (160 metri): banda estesa e confermata come sperimentale, con potenza massima 10 W in alcune province.
      • 5 MHz (60 metri): confermata la banda 5.250–5.450 MHz, ma con limiti di potenza e modalità specifiche (solo USB, max 15 W EIRP).
      • 7 MHz (40 metri): nessuna variazione di banda, ma in alcune zone è stato autorizzato l’uso fino a 500 W PEP, previa richiesta.
      • 14 MHz (20 metri) e superiori: potenze fino a 1 kW PEP autorizzabili solo con nulla osta tecnico e dichiarazione CEI.

        Cos’è l’autodichiarazione di conformità CEI?

        Si tratta di una dichiarazione formale che il radioamatore deve presentare all’Ispettorato Territoriale competente, attestando che il proprio impianto:

        • Rispetta le norme tecniche CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
        • È installato in modo sicuro e compatibile con l’ambiente elettromagnetico
        • Non causa interferenze dannose ad altri servizi di comunicazione

        Dove si trova questo obbligo?

        Nel sub-allegato A dell’Allegato 26 (modello di autorizzazione generale), è previsto che il richiedente dichiari:

        “di aver realizzato l’impianto nel rispetto delle normative tecniche vigenti, in particolare delle norme CEI applicabili, e di assumersi la responsabilità della compatibilità elettromagnetica dell’impianto stesso.”

        Questa clausola è vincolante sia per:

        • Nuove autorizzazioni
        • Rinnovi (sub-allegato A1)

          Quali norme CEI sono coinvolte?

          Le principali norme CEI che riguardano gli impianti radioamatoriali includono:

          Norma CEI Ambito
          CEI 64-8 Impianti elettrici in bassa tensione
          CEI EN 50413 Compatibilità elettromagnetica (EMC)
          CEI 306-2 Linee guida per la documentazione tecnica degli impianti
          CEI EN 60204-1 Sicurezza degli impianti elettrici

          Modulo Autodichiarazione 

        • D. Lgs 259 1 agosto 2003 aggiornato 14-04-2024

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